Dopo il divorzio, la parte più facoltosa ha l’obbligo di versare un assegno per il mantenimento dell’ex coniuge. Questo assegno di mantenimento varia se l’ex coniuge occupa un appartamento senza autorizzazione, ovvero de facto?
La occupazione di fatto, quindi in assenza di qualsiasi titolo autorizzativo, di un immobile da parte dell’ex coniuge non determina la possibilità di ridurre in conseguenza l’ammontare dell’assegno pagabile all’ex coniuge stesso.
Una recente decisione della Corte di Cassazione (sez. VI, n. 223, 11.01.2016) ha escluso che in circostanze del genere il vantaggio goduto dalla ex moglie e consistente nella disponibilità di fatto, quindi per ciò stesso senza titolo e precaria, di un immobile possa essere valutato e computato tra le disponibilità aventi rilevanza economica di cui è necessario tenere conto ai fini della determinazione dell’ammontare dell’assegno dovuto all’ex coniuge.
La logica della decisione si fonda sulla considerazione che la misura dell’assegno in favore del coniuge più debole non può tener conto di circostanze precarie, che per loro natura possono venir meno senza preavviso o in tempi anche brevi. La semplice disponibilità di un appartamento, sia essa dovuta a titolo di amicizia, cortesia ovvero in virtù di una occupazione di fatto non costituisce un valore economico concreto, anche se costituisce una temporanea utilità.