
L’inserimento della “clausola di contrassegno” nel contratto di trasporto comporta che il vettore viene indicato al destinatario come la persona nei cui confronti egli paga efficacemente, ed a siffatta indicazione sottostà un rapporto di mandato senza rappresentanza, che obbliga il vettore medesimo verso il mittente a chiedere al destinatario il pagamento della merce nell’atto di offrirgliene la riconsegna. Pertanto, in base al principio del ragionevole affidamento, il vettore è per il destinatario della merce, la persona che mentre gli offre le cose di cui gli è dovuta la consegna per l’acquisto fattone dal venditore, gli è indicata come quella legittimata a riceverne il prezzo.