In tema di vendita internazionale di cose mobili, qualora il contratto abbia ad oggetto merci da trasportare, il luogo di consegna va individuato in quello ove la prestazione caratteristica deve essere eseguita e, come luogo di consegna principale, va riconosciuto quello ove è convenuta l’esecuzione della prestazione ritenuta tale in base a criteri economici, ossia il luogo di recapito finale della merce, ove i beni entrano nella disponibilità materiale e non soltanto giuridica dell’acquirente, con la conseguenza che sussiste la giurisdizione del Giudice di tale Stato rispetto a tutte le controversie reciprocamente nascenti dal contratto, ivi compresa quella relativa al pagamento dei beni alienati, dovendosi ritenere che la disciplina stabilita dal regolamento CE/44/2001 prevalga sulle disposizioni dettate in subiecta materia, dalla Convenzione di Vienna.
L’art. 31 di detta Convenzione, relativo al luogo il cui il vettore, eventualmente incaricato, abbia preso in consegna la merce, nonché il successivo art. 57 nella medesima Convenzione, relativo all’individuazione del luogo di pagamento del prezzo del venditore vanno, pertanto, interpretati nel senso che contengono una regola iuris idonea a disciplinare i rapporti obbligatori delle parti, ma non la giurisdizione.